Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.
Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.
Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .