Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 4 bis
- Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati(4)
1. La cremazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l. 130/2001.
2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 e ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990.
3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall’articolo 83 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all’azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l’azienda USL invia il proprio personale medico.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 20 novembre 2024, n. 52, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.