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Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

Art. 10
- Convenzioni di adesione alla Rete
1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte dal Comitato strategico di cui all'articolo 13 e sottoscritte dai soggetti di cui all' articolo 8 e dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, si impegnano a:
a) adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione secondo le modalità di cui all' articolo 18 ;
b) fornire l'accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;
c) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government nell'interesse e perseguimento degli obiettivi della Rete;
d) realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia tra i soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;
e) comunicare al Comitato strategico di cui all' articolo 13 le informazioni necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi centrali di gestione dell'infrastruttura;
f) compartecipare al finanziamento delle attività della Rete nelle forme determinate dalla Rete stessa, salvo il rispetto dell'autonomia di bilancio dei singoli enti;
g) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
h) riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui all' articolo 14 , comma 1.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.