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Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003

Art. 8
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio (22)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (43)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 38.

ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della l. 99/2009 (29)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 5.

, o (44)

Parola inserita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 38.

di proprietà:
a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1993;
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.

Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 29.

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Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 33.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 8.

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Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 5.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Articolo così sostituto con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.