Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 17
- (2)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 9 della presente legge stimati in 15.000,00 euro annui, si fa fronte per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 264 (Servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.