Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 14
- (Provvedimenti sanzionatori)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è svolto dai competenti servizi delle aziende unità sanitarie locali.
2. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall' articolo 7 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 1800,00 euro.
3. Chi rilascia certificazioni di idoneità allo sport in violazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000,00 a 6000,00 euro.
4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'applicazione delle sanzioni provvede il comune territorialmente competente.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto all' articolo 10, comma 3, comporta la decadenza dall'accreditamento secondo quanto disposto dalla l.r. 51/2009.(16)
6. Alla violazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 consegue la sospensione o la perdita dell'accreditamento.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.