Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 11
- (Programmazione dell'attività certificativa)
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori, le aziende unità sanitarie locali e gli ambulatori accreditati programmano le attività certificative nell'intero arco dell'anno.
2. Le società e le organizzazioni sportive sono tenute a presentare alle competenti strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali e agli ambulatori accreditati ai quali intendono richiedere la certificazione, il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base dell'attività sportiva programmata e della scadenza degli attestati di idoneità già rilasciati.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.