Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003
Art. 3
Tipologie dei veicoli esenti
1. Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali:
a) i veicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), articolo 17, lettere a), b), c), g), h), articolo 18 e articolo 20;
b) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (39) ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); (26)
d) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, di cui all' articolo 6 ;
e) i veicoli per trasporto specifico, di cui all' articolo 7 ;
f) i veicoli antincendio, di cui all' articolo 8 ;
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.