Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 6
- Attività
1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:
a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.