Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 23
- Decadenza
1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 22 , e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d'ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all'Autorità.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale, a conclusione dell'istruttoria effettuata da quest'ultimo.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.