Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 16
- Ricerche e sondaggi
1. Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.
2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dallalegge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.