Art. 15
1. E' istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'
articolo 20 , comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'
articolo 3 .
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei ;
b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'
articolo 9 ;
c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'
articolo 2 , comma 2.
3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:
a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;
b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'
articolo 16 , comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'
articolo 1 , comma 1.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.
7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).
8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.