Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 41
- Disposizioni transitorie
1. L'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sinoalla effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui all'articolo 34 della presente legge.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana spa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997 , confluiscono nei fondi previsti dall'articolo 36, comma 1.
3. Per l'anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui allalegge regionale n. 62 del 1997 .
4. I componenti del CORECOM, nominati ai sensidella legge regionale n. 10 del 2000 , come modificata dallalegge regionale n. 80 del 2000 , restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.