Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 39
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
a) quanto agli oneri di cui all'articolo 5 , comma 1, lettera b), per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B. 111 "Azioni di sistema Regioni-Enti locali" e nella U.P.B. 711 "Funzionamento della struttura regionale", definite con il Piano di formazione del personale di cui al C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle autonomie locali;
b) quanto agli oneri di cui all'articolo 5 , comma 1, lettere a), c), d) ed e), decorrenti dall'esercizio 2003, con le risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per unaquota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.