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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 12
- Iniziative a supporto di interventi settoriali
1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.