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Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Capo I
- STAGIONE VENATORIA
Art. 1
- Stagione venatoria e giornate di caccia
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite (11)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 1.

nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì. 9)

Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43, art. 1.

Art. 2
- Giornata venatoria
1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15; (3)

Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45, art. 1.

l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30. (3)

Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45, art. 1.

Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.
Capo II
- ESERCIZIO DELLA CACCIA
Art. 3
- Modalità e forme di caccia
1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. La Giunta regionale può (20)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Giunta regionale (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. (12)

Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.
Art. 4
- Carniere giornaliero
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
a) lepre: un capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
c) beccaccia: tre capi;
d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente. (22)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 73.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
Art. 4 bis
1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.
Art. 5
1. L'allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
Art. 6
- Tesserino venatorio
1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili. (15)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 5.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia (16)

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 5.

abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (´) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale. (23)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 74.

4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. (24)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 74.

Art. 6 bis
1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, la Regione rilascia (26)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 75.

ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all’articolo 6.
Capo III
- CALENDARIO VENATORIO
Art. 7
- Periodi di caccia e specie cacciabili
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

2. Dalla terza domenica di settembre all' 8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, (27)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 76.

previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente. (18)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio. (6)

Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 8
- Deroghe
1. La Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, (28)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 77.

nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, (29)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 77.

nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992. (10)

Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43, art. 2.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla struttura regionale competente (30)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 77.

, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve. (7)

Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 8.

4. La Regione può, (31)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 77.

sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.
4 bis. La Regione adotta (32)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 77.

tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre. (8)

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53, art. 1.

Capo IV
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 - "Recepimento Sito esternodella Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo V
- NORME GENERALI
Art. 13
- Immissioni
1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.
Art. 14
- Sanzioni
1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla r. 3/1994 e dalla Sito esternol. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell' articolo 58 della l.r. 3/1994 .
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.
Art. 15
- Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all' articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.
Art. 16
- Abrogazione
1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.