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Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 28 gennaio 2002

Art. 2
- Accreditamento dei gruppi d'interesse
1. I gruppi d'interesse toscani possono chiedere di essere accreditati presso il Consiglio regionale mediante l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.
2. Il registro di cui al comma 1 è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro, anche ai fini di quanto previsto dallo Statuto regionale in materia di partecipazione e consultazione, sono disciplinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.
3. I gruppi di cui al comma 1 devono essere organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.
4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i gruppi d'interesse devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.
5. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.
6. Ove da controlli successivi all'iscrizione nel registro, svolti secondo le modalità di cui al comma 2, risulti che uno o più gruppi d'interesse non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed alla eventuale cancellazione degli stessi dal registro.
7. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.
8. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.