Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001
Art. 9
- Anticipazioni per le attività commissariali
1. Il commissario, qualora accerti la carenza di disponibilità finanziarie nel bilancio dell'ente sostituito preordinate alla copertura degli oneri per l'attività commissariale e l'impossibilità da parte dell'ente di provvedere tempestivamente agli atti necessari per far fronte alle spese dell'attività commissariale, può richiedere alla Regione una anticipazione, dandone comunicazione al rappresentante legale dell'ente sostituito.
2. La Regione, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle finalità per le quali è stata disposta l'attività commissariale, può accreditare a favore dell'ente sostituito l'anticipazione di parte o di tutte le somme occorrenti, ivi comprese quelle necessarie per il pagamento dell'indennità e dei rimborsi spese del commissario.
3. Le somme anticipate sono recuperate con rateizzazioni senza interessi, entro un anno dalla cessazione dell'attività commissariale.
4. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alle anticipazioni con proprio decreto. Nel decreto sono stabiliti i termini e le modalità di recupero delle somme anticipate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.