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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 4
- Preavviso
1. La nomina è preceduta da congruo preavviso alle amministrazioni interessate quando la legge statale o regionale prevede la nomina di commissari per l'esercizio unitario di funzioni e attività ovvero per la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, che coinvolgono le competenze di una o di più amministrazioni.
2. Il preavviso contiene l'indicazione delle funzioni e delle attività che devono essere esercitati, ovvero degli interventi o delle opere che devono essere realizzati, nonché dei presupposti di legge per la nomina del commissario e degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell' articolo 7 , derivano dalla nomina.
3. Nel caso in cui le amministrazioni interessate dichiarino, entro il termine previsto dall'atto di preavviso, la disponibilità a provvedere autonomamente nel senso indicato dall'atto medesimo, la Regione ha facoltà, in alternativa alla nomina del commissario, di accordare a tali amministrazioni un ulteriore termine entro il quale le amministrazioni stesse, anche sulla base di accordi e convenzioni, danno inizio all'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, ovvero in caso di ritardi nell'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso, la Regione ha facoltà di procedere alla nomina del commissario.
5. All'atto di preavviso provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.