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Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65

Legge finanziaria per l'anno 2002.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001

Art. 8
- Interventi in materia di parcheggi
1. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi in materia di parcheggi previsti dalla Sito esternolegge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ), è autorizzata la spesa di euro 4.592.108,55 per l'anno 2002.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della unità previsionale di base 312 del bilancio di previsione 2002.
3. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi di cui al comma 1, per gli anni successivi al 2002, la spesa è autorizzata nella misura dello stanziamento iscritto alla pertinente unità previsionale di base del bilancio di previsione dei relativi anni.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 4 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.