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Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65

Legge finanziaria per l'anno 2002.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001

Art. 2
- Rimborso con compensazione delle tasse automobilistiche regionali
1. La Giunta regionale può autorizzare il soggetto incaricato della riscossione delle tasse automobilistiche ad adottare, su istanza del contribuente, la procedura automatizzata di rimborso del tributo, fino alla concorrenza della somma dovuta dallo stesso contribuente a titolo di obbligazione tributaria per il periodo d'imposta in scadenza.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 4 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.