Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001
Art. 14
- Disposizioni di attuazione (11)
1. Con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge; i regolamenti definiscono, in particolare:
a) i procedimenti per la nomina, la sospensione e la revoca dei commissari, le forme e i procedimenti per la verifica e la dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale;
b) i tempi e le modalità di espressione del parere del comitato tecnico della programmazione per la nomina dei commissari di cui all' articolo 2 , comma 2;
c) i procedimenti di attuazione dell' articolo 9 ;
d) i requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui all' articolo 10 , comma 3, e le procedure di accertamento;
e) i criteri per la determinazione delle eventuali indennità, individuate in forma forfetaria per l'intero mandato commissariale in relazione agli organi sostituiti, alla complessità dell'incarico e alle diverse tipologie di commissariamento; i limiti minimi e massimi di dette indennità; i criteri per la determinazione dei rimborsi spese da corrispondere.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.