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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 11
- Sospensione e revoca degli incarichi
1. Quando è accertata la temporanea impossibilità da parte del commissario di svolgere il mandato per un arco di tempo significativo in relazione alla natura e alla durata dell'attività commissariale, possono essere disposte la sospensione dell'incarico del commissario e la nomina, in sua vece, di un sostituto, ovvero la revoca dell'incarico.
2. Il commissario è revocato qualora l'organo che lo ha nominato accerti il venir meno dei requisiti o delle condizioni per la nomina previsti dall' articolo 10 , commi 3, 4 e 5. Può essere, altresì, revocato in ogni tempo dall'incarico per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale.
3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono disposti dall'organo che ha provveduto alla nomina.
4. Durante la sospensione il commissario sostituito non percepisce indennità nè rimborsi spese.
5. La revoca dell'incarico per inadempienze o gravi irregolarità comporta la riduzione totale o parziale dell'indennità originariamente prevista. La riduzione dell'indennità è stabilita con l'atto di revoca.
6. Delle gravi irregolarità della gestione commissariale, che siano state accertate ai sensi del comma 2, il commissario risponde agli organi dell'ente cui gravano gli oneri dell'attività commissariale.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.