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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 11
- Funzioni di verifica sull'attuazione della legge (1)

Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 27.

1. Le funzioni di verifica sull'attuazione della presente legge sono attribuite alla commissione regionale per la tutela degli animali, prevista dall'articolo 38 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.