Legge regionale 24 aprile 2001, n. 19
Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001
Art. 1
- Regolamento di disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private
1. Nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto), emanato ai sensi dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): (1)
a) disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 );
b) istituisce il registro regionale delle persone giuridiche di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 361 del 2000 e detta le relative norme di organizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.