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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 1
- Istituzione e composizione
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.
2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:
a) i presidenti delle Province o i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico; (5)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 1.

b) 2 presidenti di Consigli provinciali;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
d) 23 sindaci di Comuni non capoluogo;
e) 2 presidenti di Consigli comunali;

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.