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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 1
- Finalità della legge
1. La presente legge disciplina, ai sensi Sito esternodel titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008). (2)

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.