Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 52
Obblighi del farmacista(78)
1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde:
a) della corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
b) della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione, taratura e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
c) del rispetto della riservatezza degli utenti.
2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test, né fare alcuna attività di prescrizione e diagnosi terapeutica, sulla base degli esiti dei test somministrati.
3. È obbligatorio lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.