Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38
Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000
Art. 2
1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche. (1)
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