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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 2
1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche. (1)

Articolo così sostituito con l.r. 6 novembre 2012, n. 61, art. 14.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.