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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 18
- Norma finanziaria
1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l’attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all’articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.
2. Agli oneri finanziari inerenti l’applicazione della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:
omissis
3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.