Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 13
- Termini
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all’articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.