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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 12
- Competenze
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all’esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l’esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest’ultimo, ai fini dell’espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.
5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.