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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)

Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000

Art. 11
- Delega
1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.
2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all’esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall’ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 115.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.