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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31

Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge, nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti di Firenze e disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell’Istituto alla programmazione e alla realizzazione delle attività finalizzate all’attuazione di tali politiche come previste dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). (1)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 16.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 16.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.