Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 26
- Orario di apertura delle farmacie(42)
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.