Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 16
Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari e di farmacie succursali. Procedure (35)
1. L’inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso.
2. L’azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all’azienda USL. Le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica entro il termine indicato dall’azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.
4. L’azienda USL procede alla stesura dell’ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l’ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.
5. L’azienda USL conclude il procedimento istruttorio con eventuali osservazioni entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l’ipotesi di revisione della pianta organica al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale diffida l’azienda USL a concludere il procedimento istruttorio entro il termine di venti giorni. In caso di mancata ottemperanza provvede a svolgere e completare l’istruttoria.
7. Le aziende USL che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l’istruttoria di propria competenza all’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia; quest’ultima provvede a trasmettere al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale l’ipotesi di revisione della pianta organica relativa all’intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali.
8. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell’
articolo 5 della l. 362/1991 , l’ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l’assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un’area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più intensa concentrazione delle sedi stesse.

9. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l’istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.