Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 15
1. L’azienda USL esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall’articolo 11 della l. 475/1968;
b) accertamento dell’indennità di avviamento ai sensi dell’articolo 24, rilievo e determinazione dell’importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell’articolo 110 del r.d. 1265/1934;
c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla Giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;
d) vigilanza sull’esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
f) riconoscimento del diritto e determinazione dell’indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla l. 221/1968;
g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;
i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda USL rilascia il parere di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.
3. L’azienda USL trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 alla Giunta regionale e al comune.
4. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.
5. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 4 alla Giunta regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.