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Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 29 novembre 1999

CAPO I
Art. 1
- Oggetto
1. È istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell’ AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. L’ARTEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale. (12)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 18.

Art. 2
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). (47)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 46, ed ora così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 2.

2. Sono inoltre affidate all’ARTEA le seguenti funzioni:
a) gestione dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;
b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 ); (48)

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 46.

c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015 . (49)

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 46.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.12.

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Articolo abrogato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 19.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 24.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 33, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 51.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 34, ed ora così sostituito con l .r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 68.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46, ed ora così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52.

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Comma prima inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52, ed ora abrogato con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 18.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art.9.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.