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Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999

Art. 5
Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"
1. Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 , assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".
2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge. (18)

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 4.

2 bis. Il Centro:
a) cura la gestione della documentazione, acquisita direttamente o ricevuta da soggetti pubblici e privati;
b) gestisce una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana;
c) sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della documentazione disponibile sui beni confiscati presenti in Toscana, con il proposito di facilitare la conoscenza dei beni e le azioni degli enti locali finalizzate al riutilizzo sociale;
d) svolge le altre attività individuate, in coerenza con le finalità della presente legge, con la deliberazione di cui al comma 3. (19)

Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 2, comma 1.

3. L’organizzazione e il funzionamento del Centro e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale. (20)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 2, comma 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 7.

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.