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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 4 ter
- Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio (15)

Articolo inserito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 8.

1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall’ entrata in vigore della legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999):
a) il regolamento d’uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:
1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;
2) le procedure per la concessione dell’uso del marchio;
3) gli obblighi dei concessionari;
4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;
5) misure applicabili in caso di non conformità.
b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;
c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;
d) i criteri per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli OdC.
2. La competente struttura della Giunta regionale:
a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;
b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;
c) vigila sulle attività degli OdC;
d) concede ai soggetti di cui all’articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;
e) approva i piani di controllo.
3. Per l’elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all’interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.