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Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 agosto 1998

Art. 11
- Funzioni della Provincia
1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:
a) automobilistici;
b) a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari;
c) di navigazione interna.
2. Qualora i servizi si svolgano nell'ambito di due comuni limitrofi; la competenza è attribuita alla provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro. (6)

Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 97.

3. Le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo possono essere delegate dalla Provincia al Circondario ai sensi dell’ art. 5 della legge regionale Toscana 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e dell’ art. 5 della legge regionale Toscana 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). In tal caso si prescinde dall’intesa di cui al citato art. 5 della LR n. 77/95.

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 4, poi con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 97.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 5 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 dicembre 1999, n. 72 , art. 16 e ora così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.29.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.4.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.5.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 96.

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Parole aggiunte con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.9, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.10.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.11.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.12 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.13 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.14.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.15.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.17.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.18.

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Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.19.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 100.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.21.

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.22, ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.24.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.26.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.27.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.30.

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Articolo abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituita con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 68 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 61

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Comma prima aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 30, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 32.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 92.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 93.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 98.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 101.

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Lettera abrogata con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 51 bis.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.