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Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Titolo IV
- NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 15
1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'Sito esternoarticolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995 , n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dalla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ).(106)

Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla l.r. 87/2009 ed alla l.r. 30/2009 . L’ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla Sito esternolegge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel Sito esternotitolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (14)

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 7.

2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis medesimo (213)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 7.

, a cura della “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.”, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale. La disponibilità dei dati è assicurata con le modalità tecnologiche ed informative previste al comma 2 bis.(14)

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 7.

(108)

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Art. 16
- Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti
1. Per l’adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006 (172)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 11.

sono competenti:
a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più comuni (214)

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 8.

;
c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l’ambito del territorio comunale.
Art. 17
- Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia
1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’ Sito esternoarticolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nel piano regionale (173 bis)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 12.

(259)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 19.

, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all’offerta resa disponibile dal sistema industriale. (174)

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 12.

(65)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 12.

Art. 17 bis
- Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico (161)

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 50.

1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti. (215)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 9.

3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.
Art. 18
- Attività sperimentali
1. La Regione autorizza le (216)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 10.

attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all’art. 29 del Decreto.
2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
3. La Giunta regionale definisce:
a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;
c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione alla sperimentazione;
d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.
Art. 19
- Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero
1. Le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore della Regione. (175)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 13.

.
2. L’importo della fideiussione, da depositare all’atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.
2 bis. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 152/2006 , nonché all’Sito esternoarticolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un’apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. (118)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 6.

2 ter. Ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006 , le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2 bis. (118)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 6.

Art. 20
- Interventi di bonifica
10. Per l’espletamento delle funzioni di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), (217)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 11.

i comuni si avvalgono dell’ ARPAT.
11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l’utilizzazione dell’area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d’interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Regione (218)

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 11.

, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell’intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d’ufficio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 (177)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 14.

e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l’area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario (178)

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 14.

, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l’inquinamento.
16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell’elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l’area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull’area stessa.
16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’inserimento del sito nell’elenco degli ambiti da bonificare, di cui all’Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006 (177)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 14.

. L’inserimento del sito in tale elenco comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 6. (68)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 13.

Art. 20 bis
1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all'adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei luoghi. Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione è presentato, oltre che ai soggetti già previsti dall'articolo 38 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche ai comuni competenti per territorio e alla Regione (219)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 12.

.
2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all'adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l'accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale.
3. È fatto salvo l'esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti.
Art. 20 ter
1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:
a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;
b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;
c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;
d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).
3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo, 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.
4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della Regione (220)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 13.

e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28
.
5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Sito esternol.r. 3 Sito esternomarzo 2010, n. 28 il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.
6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5. (111)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 52.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , risulti terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.
Art. 20 quater
1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l’utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV Sito esternodel titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006 .
Art. 20 quinquies
2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi (240)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 22.

i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:
a) presentano l’ eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;
b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all’allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;
d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.
Art. 20 sexies
1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V Sito esternodel titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006 , a condizione che tali impianti, non iscritti all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche), (144)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 4.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

posseggano, per la gestione dei RAEE, le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 Sito esterno, Sito esternon. 152 , e successive modifiche).
Art. 20 septies
2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.
Art. 20 octies
Abrogato.
Art. 20 novies
1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all’articolo 5, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al Sito esternod.p.r. 59/2013 o nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo Sito esternod.lgs. 152/2006 , ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall’autorizzazione regionale di cui all’Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006 , in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto:
a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, Sito esternotitolo V, del d.lgs. 152/2006 ;
b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all' Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006 .
3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 20 decies
1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 198 del d.lgs. 152/2006 , le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’Sito esternoarticolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , lo comunicano al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all’Sito esternoarticolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 198, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 , provvedono a farne richiesta entro il termine di cui all'Sito esternoarticolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
4. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , entro il 1° febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 1, comunica al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l’indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell’operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
5. Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

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Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

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Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

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Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

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Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

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Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

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Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

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Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

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Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

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198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
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Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

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. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

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247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.