Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 4
- Piano comunale di classificazione acustica
1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall' articolo 2 , comma 1, lettere a) e b) (25), approvano, con la procedura prevista dall' articolo 5 , il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. (5)
2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all’ art. 2 , comma 1, lett. d). (25)
3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l’indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell’ art. 2 , comma 1, lett. b) . (25)
4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico. (26)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.