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Capo II - ARTIGIANATO
Art. 13
- Riparto delle competenze
1. Nella materia "artigianato", come definita dall’Sito esternoart. 12 del D.Lgs. n. 112/1998 , sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all’art. 3 della presente legge:
a) la definizione, nell’ambito del piano regionale dello sviluppo economico di cui all’art. 8 comma 3 della presente legge, di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell’Sito esternoart. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1998 ;
b) la previsione di incentivazioni alle imprese artigiane nell’ambito e con le modalità definite dal piano regionale dello sviluppo economico;
c) la definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l’ avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell’Sito esternoart. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 .
2. La gestione e gli adempimenti tecnici per la concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione ad Artigiancredito Toscano secondo le procedure di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 recante "Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia".
3. In attuazione della normativa statale che disciplina le procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni per l’artigianato, istituite dall’Sito esternoart. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante "Legge quadro per l’artigianato", con legge regionale di revisione della R. 29 agosto 1995, n. 91 recante "Modifica della composizione delle Commissioni Provinciali per l’artigianato e nuove norme per l’elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni Provinciali per l’artigianato", sono definite le modalità per la designazione dei componenti di dette commissioni, da individuarsi tra i titolari di imprese artigiane iscritte all’Albo.
4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative all’apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
5. Le funzioni conferite alla Regione dall’Sito esternoart. 14 del D.Lgs. n. 112/1998 sono attribuite alle Province, fermo restando quanto disposto dall’art. 4, comma 6 della presente legge.
Art. 14
- Convenzioni
1. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all’Sito esternoart. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998 sono deliberate dalla Giunta regionale.
2. La deliberazione individua gli adeguamenti delle stesse convenzioni eventualmente necessari e definisce le modalità di stipula di detti adeguamenti, subordinando a tale stipula il decorso del subentro.
3. Gli adeguamenti assicurano, in particolare:
a) che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione;
b) che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali.

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.