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Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 2
1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce: (62)

Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005;
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995;
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8;
f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;
h) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per l’effettuazione dei controlli di cui agli articoli 14 e 15; (82)

Lettera aggiunta con l.r. 3 gennaio 2020, n. 2, art. 4.

h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica. (82)

Lettera aggiunta con l.r. 3 gennaio 2020, n. 2, art. 4.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all’articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall’articolo 2 della L. 447/1995;
b) individua le attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT);
c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l’elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all’articolo 9 bis.
3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della L. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore) quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'articolo 4.
4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del d.lgs. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.
5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6.

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 agosto 2007, n. 40 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 85.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 2.

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Articolo così sostituito conl.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 3.

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Parola soppressa con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 111.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 113.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 114.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parola inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 27.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 28.

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Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 30.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.