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INDICE

Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Forme di raccordo e processi di concertazione
Art. 3 - Funzioni riservate alla Regione
Art. 4 - Funzioni conferite agli enti locali
Art. 5- Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni
Art. 6 - Poteri sostitutivi
Art. 7 - Attribuzione delle risorse
Art. 8 - Programmazione degli interventi
Art. 9 - Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese.
Art. 10 - Riordino e semplificazione delle normative di settore
Art. 11 - Ambito di applicazione
Art. 12 - Effetti abrogativi
Art. 13 - Riparto delle competenze
Art. 14 - Convenzioni
Art. 15 - Riparto delle competenze
Art. 16 - Fondo unico regionale per l’industria
Art. 17 - Convenzioni
Art. 18 - Aree produttive ecologicamente attrezzate
Art. 19 - Riparto delle competenze
Art. 20 - Modalità per l’attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio
Art. 21 - Riparto delle competenze in materia di turismo
Art. 22 - Riparto delle competenze in materia di sport
Art. 23 – - Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 24 – - Vigilanza e controllo sulle camere di commercio
Art. 25 - Promozione degli sportelli unici
Art. 26 - Riparto delle competenze
Art. 27 - Modalità di programmazione
Art. 28 - Modalità di gestione

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.