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Capo VIII - DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI
Art. 26
- Riparto delle competenze
1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo.
2. Nell’ambito dei conferimenti di cui all’Sito esternoart.48 del D.Lgs. n. 112/1998 , sono riservate alla Regione le funzioni attinenti:
a) all’organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti-agroalimentari locali;
d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana;
e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali";
f) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall’Sito esternoarticolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;
g) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall’Sito esternoarticolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981 .
3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti all’assegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.
Art. 27
- Modalità di programmazione
1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese ed allo sviluppo delle esportazioni di cui all’art.26 nell’ambito degli strumenti programmatici previsti dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 recante "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola media impresa industriale e turismo".
Art. 28
- Modalità di gestione
1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE), anche ai fini dell’attuazione dell’Sito esternoart. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero".
2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economica.
3. Detto soggetto, in particolare:
a) provvede all’attività di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attività di promozione economica di cui all’art. 5 della L.R. 14 aprile 1997, n. 28 ;
b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonché con l’ ICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell’attività e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;
c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all’art. 25 della presente legge.
4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, di cui all’Sito esternoart. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l’internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso Sito esternoart.24 del D.Lgs. n. 143/1998 .

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.