Capo VIII - DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI
Art. 26
- Riparto delle competenze
1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo.
a) all’organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti-agroalimentari locali;
d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana;
e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2
della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali";
3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti all’assegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.
Art. 27
- Modalità di programmazione
1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese ed allo sviluppo delle esportazioni di cui all’art.26 nell’ambito degli strumenti programmatici previsti dalla
legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 recante "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola media impresa industriale e turismo".
Art. 28
- Modalità di gestione
1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE), anche ai fini dell’attuazione dell’
art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero".
2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economica.
3. Detto soggetto, in particolare:
a) provvede all’attività di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attività di promozione economica di cui all’
art. 5 della L.R. 14 aprile 1997, n. 28 ;
b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonché con l’ ICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell’attività e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;
c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all’art. 25 della presente legge.
4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, di cui all’
art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’
articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l’internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso
art.24 del D.Lgs. n. 143/1998 .