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Capo V - TURISMO E SPORT
Art. 21
- Riparto delle competenze in materia di turismo
Art. 22
- Riparto delle competenze in materia di sport
1. L’elaborazione dei programmi di cui all’Sito esternoart. 157 del D.Lgs. n. 112/1998 è riservata alla Regione.
2. Il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, di cui all’Sito esternoart. 162 del D.Lgs. n. 112/1998 , è attribuito alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara. La Provincia rilascia l’autorizzazione sentite le altre Province interessate.
2 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all'Sito esternoarticolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 , è attribuita alle province:
a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni;
b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali. (12)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

2 ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino più province, il rilascio dell'autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate. (12)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

2 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 9 del d. lgs. 285/1992 . (12)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.


Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Articolo abrogato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42 , art. 156.

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Comma aggiunto con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 14.

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Articolo così sostituito con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 17.

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Parole soppresse con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con L.R. 16 agosto 2001, n. 40 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con L.R. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2003, n. 16 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 61 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.