Capo IV - FIERE E MERCATI E COMMERCIO
Art. 19
- Riparto delle competenze
1. Nelle materie "fiere e mercati" e "commercio", come definite all’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1998 , sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all’art. 3 della presente legge:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;
b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
c) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
d) la definizione, nell’ambito del piano regionale dello sviluppo economico, di cui all’art. 8, di interventi per l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
e) la definizione, sentiti i Comuni interessati, di intese con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.
2. È attribuita alle Province l’organizzazione, nell’ambito del programma per la formazione professionale di cui alla R. 31 agosto 1994, n. 70 , di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con l’estero.
3. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall’
art. 41 del D.Lgs. n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuite ai Comuni.
Art. 20