Capo II - ARTIGIANATO
Art. 13
- Riparto delle competenze
1. Nella materia "artigianato", come definita dall’
art. 12 del D.Lgs. n. 112/1998 , sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all’art. 3 della presente legge:
b) la previsione di incentivazioni alle imprese artigiane nell’ambito e con le modalità definite dal piano regionale dello sviluppo economico;
2. La gestione e gli adempimenti tecnici per la concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione ad Artigiancredito Toscano secondo le procedure di cui alla
legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 recante "Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia".
3. In attuazione della normativa statale che disciplina le procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni per l’artigianato, istituite dall’
art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante "Legge quadro per l’artigianato", con legge regionale di revisione della R. 29 agosto 1995, n. 91 recante "Modifica della composizione delle Commissioni Provinciali per l’artigianato e nuove norme per l’elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni Provinciali per l’artigianato", sono definite le modalità per la designazione dei componenti di dette commissioni, da individuarsi tra i titolari di imprese artigiane iscritte all’Albo.
4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative all’apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
5. Le funzioni conferite alla Regione dall’
art. 14 del D.Lgs. n. 112/1998 sono attribuite alle Province, fermo restando quanto disposto dall’art. 4, comma 6 della presente legge.
Art. 14
- Convenzioni
2. La deliberazione individua gli adeguamenti delle stesse convenzioni eventualmente necessari e definisce le modalità di stipula di detti adeguamenti, subordinando a tale stipula il decorso del subentro.
3. Gli adeguamenti assicurano, in particolare:
a) che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione;
b) che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali.